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D.P.R. 16/12/1992 n. 4956 . La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 7 . Le sezioni di cui ai commi due e cinque verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. E verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa direzione generale della m.c.t.c. Le sezioni di cui ai commi tre e quattro verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. E nel sistema informatico aci-pra e verranno continuamente aggiornate dagli uffici della direzione generale della m.c.t.c. A mezzo di procedure informatiche interattive o differite e dal sistema informatico aci-pra a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica. La sezione di cui al comma sei verrà gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi tre, quattro e sei verrà eseguito, dal sistema informatico aci-pra, dalle autorità di polizia, e dalle compagnie di assicurazione secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del ministro dei trasporti, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità dalla data dell'incidente o dalla data di presentazione di denuncia di incidente. 8 . Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. 9 . Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del presidente della repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del ced della direzione generale della m.c.t.c., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti. 10 . L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui allo articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403. 11 . Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della direzione generale della m.c.t.c. Che, alla entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella i allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del direttore generale della direzione generale della m.c.t.c. Ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del ministro dei trasporti vengono di conseguenza variate le competenze delle direzioni centra li. Il punto d del quadro a) ed il punto d del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del ceis. La organizzazione interna del ceis viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, comma due, della legge 13 giugno 1991, n. 190. Art. 403. (art. 226 cod. Str.) (anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) 1 . L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la direzione generale della m.c.t.c., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. In cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate. 2 . La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale. 3 . La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida. 4 . La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa. 5 . La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale. 6 . La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle con- seguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5. 7 . Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. E verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa direzione generale della m.c.t.c. E del ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente fra i sistemi informativi della direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della direzione generale della m.c.t.c. E verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto verrà eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dello incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente. 8 . L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui all'articolo 402, comma ottavo. 9 . L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402. Art. 404. (art. 227 cod. Str.) (dispositivi di monitoraggio) 1 . I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma primo, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma secondo, del codice. L'indicazione può essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano. 2 . La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva. 3 . Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma secondo, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad osservare le direttive impartite dal ministero dell'ambiente, sentito il ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma secondo, del codice. L'ente proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto dal ministero dei lavori pubblici e dal ministero dell'ambiente. Art. 405. (art. 228 cod. Str.) (regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade). 1 . Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella vii.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall'entrata in vigore del codice e dovranno essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 2 . Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
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